166.100
CH-TI
Art. 6 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
Art. 6 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
Per il danno a seguito di informazione erronea l’ente pubblico risponde solo in caso di dolo o di negligenza grave dell’agente pubblico e se l’incompetenza dell’agente non fosse riconoscibile.