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Art. 6 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 6 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

Per il danno a seguito di informazione erronea l’ente pubblico risponde solo in caso di dolo o di negligenza grave dell’agente pubblico e se l’incompetenza dell’agente non fosse riconoscibile.

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