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Art. 5 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 5 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

[5] 1 In caso di decisione amministrativa o giudiziaria l’ente pubblico risponde del danno cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale della funzione.

2 Non è dato risarcimento nel caso in cui il danno avrebbe potuto essere evitato se il danneggiato avesse fatto uso dei rimedi di diritto a sua disposizione.

3 Se il danno è cagionato dalla mancata o ritardata adozione di una decisione amministrativa o giudiziaria, la responsabilità dell’ente pubblico è retta dall’art. 4.

[5] Art. modificato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 15.1.2016 - BU 2016, 1.

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