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Art. 4 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 4 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 L’ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell’agente.

2 Nel caso dell’art. 1 cpv. 1 lett. d) l’ente pubblico risponde entro i limiti in cui l’agente pubblico sarebbe responsabile verso il danneggiato secondo il diritto a lui applicabile. [4]

3 Il danneggiato non ha azione contro l’agente pubblico.

[4] Cpv. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

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