166.100
CH-TI
Art. 32 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
Art. 32 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
1 La presente legge si applica agli eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore.
2 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, ottenuta l’approvazione dell’Assemblea federale per l’art. 22 cpv. 3, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
3 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [13]
Pubblicata nel BU 1989 , 337.
[13] Entrata in vigore: 1° gennaio 1990 - BU 1989, 342.