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Art. 32 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 32 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 La presente legge si applica agli eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

2 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, ottenuta l’approvazione dell’Assemblea federale per l’art. 22 cpv. 3, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

3 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [13]

Pubblicata nel BU 1989 , 337.

[13] Entrata in vigore: 1° gennaio 1990 - BU 1989, 342.

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