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CH-TI
Art. 3 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
Art. 3 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
La legge regola
a) la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti;
b) la responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici.