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Art. 3 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 3 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

La legge regola

a) la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da loro agenti;

b) la responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici.

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