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Art. 28 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 28 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 I termini di prescrizione sono sospesi in caso di procedimento disciplinare o penale per gli stessi fatti, a far tempo dell’apertura dell’inchiesta disciplinare, rispettivamente dalla costituzione di parte civile, sino alla conclusione del procedimento.

2 Di tali atti l’ente pubblico dà comunicazione all’agente pubblico, salvo ragioni particolari.

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