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Art. 27 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 27 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

La pretesa di risarcimento dell’ente pubblico contro l’agente pubblico si prescrive in un anno dal giorno in cui l’organo competente a promuovere l’azione ha conosciuto il danno e l’autore, in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno in cui l’agente pubblico ha commesso l’atto che ha cagionato il danno.

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