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Art. 25 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 25 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 La responsabilità dell’ente pubblico è perenta se il danneggiato non presenta la notifica giusta l’art. 19 nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui l’agente pubblico ha commesso l’atto che l’ha cagionato.

2 … [11]

[11] Cpv. abrogato dalla L 23.11.2015; in vigore dal 15.1.2016 - BU 2016, 1.

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