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Art. 24 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 24 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 In un procedimento per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciute in giudicato.

2 Nelle azioni di regresso dell’ente pubblico contro l’agente pubblico, il giudice non è vincolato dalla sentenza emanata nell’azione di risarcimento promossa dal danneggiato contro l’ente pubblico per quanto concerne l’apprezzamento della colpa.

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