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Art. 23 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 23 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 In caso di procedimento penale, l’ente pubblico può costituirsi parte civile.

2 Contro la decisione sul risarcimento l’agente pubblico e l’ente pubblico hanno diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 I termini per il ricorso decorrono dalla scadenza del termine per il ricorso alla Corte di appello e di revisione penale o dall’intimazione della sentenza della Corte di appello e di revisione penale. [10]

[10] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 253.

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