Art. 22 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
Art. 22 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
1 Per le azioni contro l’ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile; le azioni contro Stato si propongono al foro del capoluogo o a quello del domicilio nel Cantone dell’attore; le azioni contro gli altri enti pubblici si propongono al foro della sede dell’ente pubblico convenuto . [7]
2 Per le azioni contro l’agente pubblico e di regresso tra enti pubblici è competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, che applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [8]
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[7] Cpv. modificato dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 81.
[8] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
[9] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24; precedente modifica: BU 1992, 218 e 243.