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CH-TI
Art. 20 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
Art. 20 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
1 La pretesa dell’ente pubblico contro l’agente è decisa e promossa dall’organo esecutivo.
2 Tuttavia tale competenza spetta
a) al Gran Consiglio contro i propri deputati, i Consiglieri di Stato e i membri dell’ordine giudiziario;
b) al Consiglio di Stato contro i membri degli organi superiori degli enti cantonali, i membri degli organi esecutivi e legislativi dei Comuni, Consorzi e Patriziati. [6]
3 Il Gran Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei membri e a scrutinio segreto.
[6] Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.