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Art. 20 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 20 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 La pretesa dell’ente pubblico contro l’agente è decisa e promossa dall’organo esecutivo.

2 Tuttavia tale competenza spetta

a) al Gran Consiglio contro i propri deputati, i Consiglieri di Stato e i membri dell’ordine giudiziario;

b) al Consiglio di Stato contro i membri degli organi superiori degli enti cantonali, i membri degli organi esecutivi e legislativi dei Comuni, Consorzi e Patriziati. [6]

3 Il Gran Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei membri e a scrutinio segreto.

[6] Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

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