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Art. 2 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 2 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

La legge non si applica

a) nei casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia già regolata dal diritto federale o da altre leggi cantonali;

b) alla Banca dello Stato del Cantone Ticino ed all’Azienda elettrica ticinese;

c) alle persone giuridiche di carattere ecclesiastico istituite dal diritto pubblico cantonale ed ai loro organi e dipendenti;

d) ai notai.

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