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CH-TI
Art. 2 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
Art. 2 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
La legge non si applica
a) nei casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia già regolata dal diritto federale o da altre leggi cantonali;
b) alla Banca dello Stato del Cantone Ticino ed all’Azienda elettrica ticinese;
c) alle persone giuridiche di carattere ecclesiastico istituite dal diritto pubblico cantonale ed ai loro organi e dipendenti;
d) ai notai.