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Art. 19 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 19 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 Chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere l’azione deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata.

2 L’ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa.

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