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Art. 17 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 17 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 L’ente pubblico ha facoltà di contrarre un’assicurazione generale o parziale a copertura del rischio che gli deriva con la presente legge, ritenuto che l’azione di regresso verso l’agente pubblico spetta solo all’ente pubblico.

2 La competenza di contrarre questa polizza spetta all’organo esecutivo.

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