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Art. 16 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 16 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 L’ente pubblico decide inappellabilmente se ed eventualmente in quale misura far valere la propria pretesa, tenuto conto del grado di colpa dell’agente pubblico e della sua situazione personale ed economica.

2 L’agente pubblico ha il diritto di essere sentito.

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