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CH-TI
Art. 16 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
Art. 16 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
1 L’ente pubblico decide inappellabilmente se ed eventualmente in quale misura far valere la propria pretesa, tenuto conto del grado di colpa dell’agente pubblico e della sua situazione personale ed economica.
2 L’agente pubblico ha il diritto di essere sentito.