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Art. 12 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 12 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

Il risarcimento può essere escluso o ridotto se il danneggiato ha consentito all’evento dannoso oppure se circostanze imputabili a lui, a terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato il danno.

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