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Art. 10 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 10 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l’ente pubblico, tenuto conto delle particolari circostanze, può essere obbligato a versare al danneggiato o ai suoi congiunti un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto l’agente pubblico abbia agito con colpa.

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