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Art. 1 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

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Art. 1 Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici

1 La legge si applica

a) al Cantone, ai membri ed ai supplenti dei suoi organi legislativo, esecutivo e giudiziario, alle sue commissioni e delegazioni nonché ai suoi funzionari;

b) ai Comuni e ai loro Consorzi, ai Patriziati, ai membri ed ai supplenti dei loro organi legislativo ed esecutivo, alle loro commissioni e delegazioni, nonché ai loro funzionari; [1]

c) alle corporazioni ed istituti di diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria nell’esercizio di una funzione pubblica, ai membri ed ai supplenti dei loro organi nonché ai loro dipendenti; [2]

d) a tutte le altre persone cui sia direttamente affidato un compito di diritto pubblico. [3]

2 Le persone giuridiche di diritto pubblico sopraelencate sono dette in seguito enti pubblici; le altre persone sono dette in seguito agenti pubblici.

[1] Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

[2] Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

[3] Lett. in vigore dal 1.7.1990 - BU 1989, 342.

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