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Art. 2 Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAmm) Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAmm)

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Art. 2 Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAmm)

Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010.

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