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Art. 2 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale

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Art. 2 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale

1 Sono considerati documenti ai sensi del presente regolamento tutte le informazioni, indipendentemente dal loro supporto, che sono state raccolte o prodotte nell’adempimento di compiti pubblici, nonché tutti i mezzi ausiliari e i dati complementari necessari alla comprensione e all’utilizzazione di dette informazioni .

2 Sono considerati tali anche i documenti ufficiali ai sensi della LIT, i documenti la cui elaborazione non è terminata e quelli che non sono destinati a scopi esclusivamente privati .

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