Art. 2 RLArch Regolamento di applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici (RLArch)
Art. 2 RLArch
1 L’ istituto archivistico è l’ente che, dotato di adeguate risorse e di personale con competenze specifiche, conserva e gestisce gli archivi di sua competenza.
2 Sono definiti servizi che archiviano in proprio le unità del Cantone, gli enti pubblici e gli organismi assoggettati alla legge che non fanno riferimento a un istituto archivistico e si occupano autonomamente dell’archiviazione dei propri documenti.
3 I singoli archivi conservati dagli istituti archivistici e dai servizi che archiviano in proprio sono i complessi di documenti destinati alla conservazione permanente e uniti tra loro da un vincolo dato dalla provenienza, in quanto riconducibili a un unico soggetto produttore, o da altri elementi contenutistici, in caso di raccolte e collezioni.
4 È definito archivio amministrativo il complesso dei documenti appartenenti alle pratiche correnti e concluse conservate presso il servizio produttore siccome ancora utili per l’attività amministrativa corrente.