164.100
LArch
CH-TI
Art. 2 LArch Legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)
LArch
Art. 2 LArch
La presente legge disciplina l’archiviazione di documenti
a) del Cantone;
b) degli enti locali;
c) degli altri istituti e corporazioni di diritto pubblico cantonale e comunale;
d) delle persone fisiche e giuridiche e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico.