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164.100 LArch CH-TI

Art. 2 LArch Legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)

LArch
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Art. 2 LArch

La presente legge disciplina l’archiviazione di documenti

a) del Cantone;

b) degli enti locali;

c) degli altri istituti e corporazioni di diritto pubblico cantonale e comunale;

d) delle persone fisiche e giuridiche e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico.

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