163.150
LPDPPOLKGSGLPDpol
CH-TI
Art. 2 LPDPpol Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol)
LPDPpol
Art. 2 LPDPpol
1 La legge si applica all’ elaborazione di dati personali che sono utili alla prevenzione, alla ricerca e alla repressione dei reati e ai compiti di protezione e sicurezza in genere svolti dalla polizia.
2 Per quanto non previsto dalla presente legge, è applicabile la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPD P) e il relativo regolamento d’ applicazione (RLPDP).