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CH-TI
Art. 2 Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati
Art. 2 Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati
Ogni persona dei cui dati si tratta può fare valere i diritti istituiti dalla LPDP oppure dal diritto superiore (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU) chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati (art. 31a cpv. 1 LPDP).
La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora i dati o come denuncia contro quest’ultimo (art. 31a cpv. 2 LPDP).