Legislator Giurisprudenza & Legislazione
163.115 CH-TI

Art. 2 Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati

Apri la fonte ufficiale Atto completo (11 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati

Ogni persona dei cui dati si tratta può fare valere i diritti istituiti dalla LPDP oppure dal diritto superiore (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU) chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati (art. 31a cpv. 1 LPDP).

La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora i dati o come denuncia contro quest’ultimo (art. 31a cpv. 2 LPDP).

← Art. 1 Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati Art. 3 Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →