162.110
ILGTRLIT
CH-TI
Art. 8 RLIT Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)
RLIT
Art. 8 RLIT
1 I documenti sono considerati ufficiali ai sensi della legge
a) indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate;
b) indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.
2 L’elaborazione di un documento è considerata terminata quando esso è presentato nella sua versione definitiva, ovvero, in particolare
a) quando è stato firmato, vistato o confezionato in modo da ragionevolmente dedurne il carattere definitivo; oppure
b) quando è stato trasmesso definitivamente al destinatario, segnatamente a titolo di informazione o per presa di posizione o decisione.