Legislator Giurisprudenza & Legislazione
162.110 ILGTRLIT CH-TI

Art. 8 RLIT Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)

RLIT
Apri la fonte ufficiale Atto completo (29 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8 RLIT

1 I documenti sono considerati ufficiali ai sensi della legge

a) indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate;

b) indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.

2 L’elaborazione di un documento è considerata terminata quando esso è presentato nella sua versione definitiva, ovvero, in particolare

a) quando è stato firmato, vistato o confezionato in modo da ragionevolmente dedurne il carattere definitivo; oppure

b) quando è stato trasmesso definitivamente al destinatario, segnatamente a titolo di informazione o per presa di posizione o decisione.

← Art. 7 RLIT Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT) Art. 9 RLIT →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →