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Art. 7 RLIT Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)

RLIT
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Art. 7 RLIT

1 Per documento destinato a scopo personale si intende ogni informazione a scopo di servizio, utilizzata esclusivamente dal suo autore o da un numero ristretto di persone quale mezzo ausiliario, come appunti o copie di lavoro di documenti.

2 Per documento utilizzato per scopi commerciali si intende ogni informazione fornita da un’autorità dietro compenso, comprese le informazioni che servono direttamente all’elaborazione di un prodotto.

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