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Art. 4 RLIT Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)

RLIT
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Art. 4 RLIT

1 Riservato il diritto speciale, le autorità informano la popolazione e i media nelle modalità seguenti

a) pubblicano su Internet le informazioni sugli ambiti e sugli affari importanti che rientrano nella loro sfera di competenza;

b) mettono a disposizione ulteriori informazioni che agevolano la ricerca di documenti, sempre che questo non comporti un dispendio sproporzionato.

2 L’autorità competente pubblica al più presto su Internet i documenti ufficiali d’interesse generale o ritenuti impor tanti, se

a) ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e

b) la pubblicazione su Internet non è contraria ad alcuna disposizione legale.

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