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Art. 3 RLIT Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)

RLIT
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Art. 3 RLIT

1 La legge disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente.

2 L’accesso ai documenti ufficiali definitivamente archiviati è disciplinato dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale.

3 La tutela, la gestione e la conservazione dei documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente sono disciplinati dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale, tenendo conto dei principi della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 .

4 Le autorità competenti possono emanare disposizioni specifiche in applicazione di tali normative.

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