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Art. 2 RLIT Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)

RLIT
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Art. 2 RLIT

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che svolgono compiti d’interesse pubblico sono soggette alla legge secondo il suo art. 2 cpv. 1 lett. e solo per la parte della rispettiva organizzazione e attività che è in relazione con l’adempimento di un compito pubblico.

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