162.100
LIPLIT
CH-TI
Art. 3 LIT Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)
LIT
Art. 3 LIT
1 L’accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.
2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.
3 Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che
a) dichiarano segrete determinate informazioni, o
b) prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l’accesso a determinate informazioni.