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162.100 LIPLIT CH-TI

Art. 3 LIT Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

LIT
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Art. 3 LIT

1 L’accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.

2 L’accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

3 Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che

a) dichiarano segrete determinate informazioni, o

b) prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l’accesso a determinate informazioni.

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