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162.100 LIPLIT CH-TI

Art. 2 LIT Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

LIT
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Art. 2 LIT

1 La presente legge si applica

a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi;

b) al Consiglio di Stato, all’amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti;

c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all’informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza;

d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali;

e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d’interesse pubblico.

2 La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

3 Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all’amministrazione

a) se è necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati, oppure

b) se l’assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.

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