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161.110 RPURPO CH-TI

Art. 6 RPU Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU)

RPU
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Art. 6 RPU

[3] Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.

[3] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.

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