161.110
RPURPO
CH-TI
Art. 4 RPU Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU)
RPU
Art. 4 RPU
[1] Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.
Protezione dei dati (art. 12 LPU)
[1] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334.