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161.110 RPURPO CH-TI

Art. 4 RPU Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU)

RPU
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Art. 4 RPU

[1] Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.

Protezione dei dati (art. 12 LPU)

[1] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334.

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