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161.110 RPURPO CH-TI

Art. 3 RPU Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU)

RPU
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Art. 3 RPU

Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.

Forma della pubblicazione (art. 10 LPU)

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