161.110
RPURPO
CH-TI
Art. 3 RPU Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU)
RPU
Art. 3 RPU
Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.
Forma della pubblicazione (art. 10 LPU)