161.110
RPURPO
CH-TI
Art. 2 RPU Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU)
RPU
Art. 2 RPU
1 La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.
2 La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.
b) correzioni formali (art. 5 LPU)