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161.110 RPURPO CH-TI

Art. 2 RPU Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU)

RPU
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Art. 2 RPU

1 La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.

2 La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.

b) correzioni formali (art. 5 LPU)

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