161.100
LPU
CH-TI
Art. 3 LPU Legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPU)
LPU
Art. 3 LPU
1 Il Bollettino ufficiale delle leggi è l ’ organo di pubblicazione cronologica degli atti normativi del Cantone Ticino.
2 Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati
a) la Costituzione cantonale;
b) le leggi e i decreti legislativi;
c) i regolamenti e i decreti esecutivi;
d) gli accordi intercantonali e internazionali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto ai quali il Cantone aderisce.
3 Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi di altri atti normativi.