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161.100 LPU CH-TI

Art. 3 LPU Legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPU)

LPU
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Art. 3 LPU

1 Il Bollettino ufficiale delle leggi è l ’ organo di pubblicazione cronologica degli atti normativi del Cantone Ticino.

2 Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati

a) la Costituzione cantonale;

b) le leggi e i decreti legislativi;

c) i regolamenti e i decreti esecutivi;

d) gli accordi intercantonali e internazionali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto ai quali il Cantone aderisce.

3 Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi di altri atti normativi.

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