161.100
LPU
CH-TI
Art. 2 LPU Legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPU)
LPU
Art. 2 LPU
1 Gli organi di pubblicazione ufficiali sono
a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU);
b) la Raccolta delle leggi (RL);
c) il Foglio ufficiale (FU).
2 La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione.