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161.100 LPU CH-TI

Art. 2 LPU Legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPU)

LPU
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Art. 2 LPU

1 Gli organi di pubblicazione ufficiali sono

a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU);

b) la Raccolta delle leggi (RL);

c) il Foglio ufficiale (FU).

2 La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione.

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