Art. 8 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)
Art. 8 REDP
1 Nelle votazioni, sulla scheda ufficiale figurano la data della votazione e il quesito con lo spazio per l’espressione del voto; se l’avente diritto di voto deve scegliere tra il testo dell’iniziativa popolare e quello di un controprogetto, oppure tra due varianti, il voto si esprime mediante l’apposizione di una croce nella casella che affianca il testo scelto.
2 Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sulla scheda ufficiale figurano la data dell’elezione, l’autorità o la carica da eleggere, il numero e la denominazione delle liste e il numero, il cognome e il nome dei candidati; qualora non sia possibile riportare tutte le liste sul recto della scheda, il numero di liste sulle due facce della scheda deve essere equilibrato. Nel caso di elezione comunale con spoglio cantonale, il Municipio confeziona la scheda attenendosi alle indicazioni della Cancelleria dello Stato.
3 Nelle elezioni con il sistema maggioritario, sulla scheda ufficiale figura la data dell’elezione, l’autorità o la carica da eleggere, il cognome, il nome, l’anno di nascita, il Comune di domicilio dei candidati e l’eventuale denominazione in forma abbreviata del gruppo politico; in presenza di un numero elevato di candidati, può essere assegnato loro un numero progressivo.
4 Nell’elezione del Consiglio nazionale, sulle schede ufficiali figurano la data dell’elezione e l’autorità da eleggere; le schede prestampate indicano inoltre il numero e la denominazione della lista e le eventuali congiunzioni e sotto-congiunzioni, il nome, l’anno di nascita, la professione e il Comune di domicilio del candidato.
5 Nel caso di candidatura di uno Svizzero all’estero, figura anche l’indicazione del Comune del domicilio politico.
6 Non è ammesso l’uso di altre schede.