Legislator Giurisprudenza & Legislazione
150.110 REDPRELDP CH-TI

Art. 6 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)

REDP
Apri la fonte ufficiale Atto completo (44 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 REDP

1 La revoca della convocazione delle assemblee è pronunciata dall’autorità che ha deciso la convocazione ed è pubblicata nel Foglio ufficiale o, nelle votazioni e elezioni comunali, all’albo comunale.

2 Nel caso di elezione comunale con il sistema proporzionale, il Municipio comunica immediatamente alla Cancelleria dello Stato i casi in cui la convocazione dell’assemblea deve essere revocata.

← Art. 5 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP) Art. 7 REDP →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →