150.110
REDPRELDP
CH-TI
Art. 6 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)
REDP
Art. 6 REDP
1 La revoca della convocazione delle assemblee è pronunciata dall’autorità che ha deciso la convocazione ed è pubblicata nel Foglio ufficiale o, nelle votazioni e elezioni comunali, all’albo comunale.
2 Nel caso di elezione comunale con il sistema proporzionale, il Municipio comunica immediatamente alla Cancelleria dello Stato i casi in cui la convocazione dell’assemblea deve essere revocata.