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Art. 41 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)

REDP
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Art. 41 REDP

L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio o, nel caso di domanda di revoca del Municipio, la Cancelleria dello Stato può avvalersi della collaborazione delle cancellerie comunali per l’attestazione delle firme.

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