150.110
REDPRELDP
CH-TI
Art. 41 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)
REDP
Art. 41 REDP
L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio o, nel caso di domanda di revoca del Municipio, la Cancelleria dello Stato può avvalersi della collaborazione delle cancellerie comunali per l’attestazione delle firme.