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Art. 39 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)

REDP
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Art. 39 REDP

1 Il funzionario del Comune attesta sulla lista il numero di firme valide e appone la sua firma e il bollo del Comune.

2 Egli stralcia le firme nulle, indicandone il motivo.

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