150.110
REDPRELDP
CH-TI
Art. 32 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)
REDP
Art. 32 REDP
Nelle elezioni cantonali e comunali il numero massimo di proponenti determinante ai fini del diritto elettorale e della pubblicazione è quello indicato nell’articolo 45 capoverso 1 della legge aumentato di dieci; questa disposizione si applica anche per la proposta di revoca (art. 120 cpv. 1 e 2 LEDP).