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Art. 32 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)

REDP
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Art. 32 REDP

Nelle elezioni cantonali e comunali il numero massimo di proponenti determinante ai fini del diritto elettorale e della pubblicazione è quello indicato nell’articolo 45 capoverso 1 della legge aumentato di dieci; questa disposizione si applica anche per la proposta di revoca (art. 120 cpv. 1 e 2 LEDP).

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