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150.110 REDPRELDP CH-TI

Art. 3 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)

REDP
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Art. 3 REDP

1 Ogni avente diritto di voto del Comune può consultare il catalogo elettorale negli orari di apertura della Cancelleria comunale ma non ne può ottenere copia o estratti; è riservata la legislazione federale.

2 L’avente diritto di voto del Comune che agisce per un partito politico o un comitato costituitosi per una votazione popolare può ricevere una copia del catalogo elettorale per l’uso nell’ambito dell’esercizio dei diritti politici, nel rispetto dei principi della protezione dei dati personali; il Comune può percepire un emolumento.

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