150.110
REDPRELDP
CH-TI
Art. 3 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)
REDP
Art. 3 REDP
1 Ogni avente diritto di voto del Comune può consultare il catalogo elettorale negli orari di apertura della Cancelleria comunale ma non ne può ottenere copia o estratti; è riservata la legislazione federale.
2 L’avente diritto di voto del Comune che agisce per un partito politico o un comitato costituitosi per una votazione popolare può ricevere una copia del catalogo elettorale per l’uso nell’ambito dell’esercizio dei diritti politici, nel rispetto dei principi della protezione dei dati personali; il Comune può percepire un emolumento.