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150.110 REDPRELDP CH-TI

Art. 2 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)

REDP
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Art. 2 REDP

1 Le iscrizioni nel catalogo elettorale comprendono il nome e il cognome e la data di nascita; il catalogo elettorale indica se l’avente diritto di voto è iscritto quale cittadino all’estero.

2 Nei Comuni divisi in più comprensori di elezione e in quelli nei quali le candidature possono essere suddivise in circondari elettorali, il catalogo elettorale comprende l’indicazione del circolo o della frazione (quartiere) di domicilio; il catalogo elettorale deve poter essere diviso in tali comprensori.

3 Nel catalogo elettorale sono iscritti gli aventi diritto di voto e i cittadini che acquisiscono tale diritto nel corso dell’anno.

4 Il catalogo elettorale deve poter essere estratto in ordine alfabetico.

5 Nel catalogo elettorale sono iscritte le date di decorrenza e di cessazione dei diritti politici.

6 Le iscrizioni e le radiazioni non hanno effetto retroattivo.

7 I Comuni si coordinano nelle iscrizioni e nelle radiazioni; il Comune che iscrive una persona nel catalogo elettorale ne dà immediata notifica al Comune del domicilio precedente.

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