Art. 2 REDP Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP)
Art. 2 REDP
1 Le iscrizioni nel catalogo elettorale comprendono il nome e il cognome e la data di nascita; il catalogo elettorale indica se l’avente diritto di voto è iscritto quale cittadino all’estero.
2 Nei Comuni divisi in più comprensori di elezione e in quelli nei quali le candidature possono essere suddivise in circondari elettorali, il catalogo elettorale comprende l’indicazione del circolo o della frazione (quartiere) di domicilio; il catalogo elettorale deve poter essere diviso in tali comprensori.
3 Nel catalogo elettorale sono iscritti gli aventi diritto di voto e i cittadini che acquisiscono tale diritto nel corso dell’anno.
4 Il catalogo elettorale deve poter essere estratto in ordine alfabetico.
5 Nel catalogo elettorale sono iscritte le date di decorrenza e di cessazione dei diritti politici.
6 Le iscrizioni e le radiazioni non hanno effetto retroattivo.
7 I Comuni si coordinano nelle iscrizioni e nelle radiazioni; il Comune che iscrive una persona nel catalogo elettorale ne dà immediata notifica al Comune del domicilio precedente.