Art. 97 LEDP Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP)
Art. 97 LEDP
1 La raccolta delle firme è libera.
2 I promotori possono depositare le liste nelle cancellerie comunali affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.
3 La cancelleria comunale annuncia entro il giorno successivo l’avvenuto deposito, nonché gli orari di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all’albo.
4 L’uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme richiede l’autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L’uso del suolo pubblico a tale scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi emolumento e sono favoriti in specie in occasione di votazioni o elezioni.
5 Le firme apposte non possono essere ritirate.