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Art. 39 LEDP Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP)

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Art. 39 LEDP

1 Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi.

2 I voti emessi sono costituiti dalla somma

– dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista;

– dei voti attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.

3 I voti non emessi sono costituiti dalla somma

– dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;

– dei voti attribuiti alla lista di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.

4 Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma

– dei voti preferenziali attribuiti al candidato;

– dei voti attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.

5 La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.

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