150.100
LEDP
CH-TI
Art. 2 LEDP Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP)
LEDP
Art. 2 LEDP
Ha diritto di voto in materia comunale
a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
b) ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.