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Art. 2 LEDP Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP)

LEDP
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Art. 2 LEDP

Ha diritto di voto in materia comunale

a) ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;

b) ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

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