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LEDP
CH-TI
Art. 116 LEDP Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP)
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Art. 116 LEDP
1 I Comuni che intendono proporre un’iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Comuni promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.
2 I promotori devono designare un loro rappresentante.
3 La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e indicare i Comuni promotori autorizzati a presentare la dichiarazione di ritiro.