Legislator Giurisprudenza & Legislazione
150.100 LEDP CH-TI

Art. 116 LEDP Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP)

LEDP
Apri la fonte ufficiale Atto completo (143 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 116 LEDP

1 I Comuni che intendono proporre un’iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Comuni promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

2 I promotori devono designare un loro rappresentante.

3 La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e indicare i Comuni promotori autorizzati a presentare la dichiarazione di ritiro.

← Art. 115 LEDP Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) Art. 117 LEDP →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →