144.110
CH-TI
Art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione
Art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione
1 Il Servizio Movpop è l’istanza unica che garantisce la raccolta e la gestione dei dati nonché la comunicazione e la trasmissione con i Comuni, gli utilizzatori appartenenti all’Amministrazione cantonale e i terzi.
2 L’Ufficio è l’istanza che garantisce la trasmissione dei dati dalla banca dati movimento della popolazione alle istanze federali.
← Art. 1 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione
Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione
Art. 3 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione →