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Art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione

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Art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione

1 Il Servizio Movpop è l’istanza unica che garantisce la raccolta e la gestione dei dati nonché la comunicazione e la trasmissione con i Comuni, gli utilizzatori appartenenti all’Amministrazione cantonale e i terzi.

2 L’Ufficio è l’istanza che garantisce la trasmissione dei dati dalla banca dati movimento della popolazione alle istanze federali.

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